Criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di malfunzionamento del contatore

 In Risarcimenti e Garanzie assicurative

Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297/2020

La Corte si è pronunciata sui criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel caso di contestazione degli addebiti per il malfunzionamento del contatore di energia elettrica, in particolare:
“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice spetta all’utente dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.;
poiché le disfunzioni del contatore dipendono da guasti per lo più occulti che comunque necessitano di verifiche tecniche non eseguibili dal debitore in quanto sprovvisto delle necessarie competenze, in applicazione del principio di vicinanza della prova, incombe sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica, fornendo la prova sui consumi effettivamente effettuati nel periodo di riferimento, mentre incombe sul gestore l’onere di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante…..omissis….:
– nel caso in cui il contatore risulti regolarmente funzionante, l’utente deve dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi e che si è verificato contro la sua volontà, ma anche che l’impiego abusivo dell’energia da parte di terzi soggetti non è stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili, di aver adottato idonee misure di controllo tese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;
– inoltre, l’utente deve provare che nessun altro aveva l’accesso al luogo in cui era installata l’utenza e, quindi, deve fornire la prova che l’uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito.”

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