Locazione: l’impianto elettrico non a norma rientra tra i vizi e non tra le riparazioni straordinarie

 In Diritti dei Creditori e dei Debitori

Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674

Il difetto dell’impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l’art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili e per il quale, il locatore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa al momento della consegna (ovvero l’impossibilità di venirne a conoscenza con la normale diligenza), è tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi stessi.

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