Intimazioni di pagamento: non interrompono la prescrizione in difetto di specifici riferimenti e idonea documentazione

 In Diritti dei Creditori e dei Debitori

Il Tribunale Catania Sezione Lavoro,con sentenza n.2907 del 25/06/2018,, richiamandosi a precedenti dell’Ufficio, ha precisato che ai sensi dell’art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. “non appaiono idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l’assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa, non potendo sul punto assumere rilevanza i meri estratti di ruolo del Concessionario, da considerarsi atti interni” (Trib. Di Catania sez. Lavoro, n. 3371/2016 del 22.09.2016).

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