Le clausole che attribuiscono il diritto al compenso sono nulle qualora il mediatore non ha svolto alcuna prestazione.

 In Diritti dei Creditori e dei Debitori

Corte di Cassazione civile, sentenza n. 19565/2020

Principi di diritto:
– “La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. È compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata svolta dal mediatore attraverso le attività propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene”.
– “Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.

ORIENTAMENTI RECENTI:
È vessatoria la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata conclusione del contratto di vendita, quando essa non preveda un meccanismo di adeguamento della provvigione all’attività espletata al momento del recesso. La prestazione del mediatore consiste infatti nell’attività di ricerca di terzi interessati all’affare, e la provvigione deve essere commisurata al tempo ed all’attività in tal senso svolta dal mediatore. Pertanto, in caso di recesso dal contratto di mediazione prima della conclusione dell’affare, il compenso del mediatore deve risultare proporzionato all’attività effettivamente prestata. Il sinallagma non è rispettato invece nel caso in cui a fronte di nessuna prestazione da parte del mediatore, egli pretenda il pagamento della penale in virtù dell’esercizio del semplice recesso di controparte. (Cass. civ. sez. III del 03/22/2010 n. 22357)

Recommended Posts