Risarcimento assicurativo

 In Risarcimenti e Garanzie assicurative

Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida

Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza 3 luglio 2020, n. 13738

– Al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la clausola di esenzione della responsabilità, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria suddetta e con il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 1 dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza del quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”.
– Ancora, dalla sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talchè le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo, in particolare, “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”.

Recommended Posts